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D.Lvo 21/03/2005 n. 662. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV. 3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua: a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale; b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito; c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresì all'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Art. 9. - Sanzioni e poteri sostitutivi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione amministrativa sono puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 sono puniti con le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione. 3. In caso di mancata presentazione del piano o del relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, e dall'Allegato III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero delle attività produttive, adotta direttamente il piano, con oneri a carico dei soggetti tenuti alla presentazione, e provvede alla relativa notifica agli stessi. 4. I soggetti tenuti alla presentazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4 che violano quanto stabilito dal piano o dal relativo aggiornamento, approvato con le modalità previste dall'Allegato III o adottato ai sensi del comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 100.000 euro. 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 4 provvede il prefetto, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere. Art. 10. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, 7 ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonchè il decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili di cui al presente decreto, tenuto conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione, denominato CEN, e sono disciplinati gli obblighi di trasmissione dei dati necessari a tale monitoraggio. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti. 3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate. 4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto. 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato I Specifiche ecologiche della benzina senza piombo commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata (previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2) Caratteristica Unità Limiti (1) Minimo Massimo Numero di ottano ricerca 95 - Numero di ottano motore 85 - Tensione di vapore, periodo estivo (2) kPa -60,0 Distillazione: - evaporato a 100°C - evaporato a 150°C % (v/v) % (v/v) 46,0 75,0 -- Analisi degli idrocarburi: - olefinici - aromatici - benzene % (v/v) % (v/v) % (v/v) --- 18,0 35,0 1,0 Tenore di ossigeno % (m/m) -2,7 Ossigenati: - Alcole metilico, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti - Alcole etilico, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti - Alcole isopropilico - Alcole butilico terziario - Alcole isobutilico - Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola - Altri ossigenati (3) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) ------- 3 5 10 7 10 15 10 Tenore di zolfo mg/kg -50 10 (4) Tenore di piombo g/l -0,005 (1) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova”; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995). (2) Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre. (3) Gli altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2004. (4) A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutta la benzina senza piombo commercializzata deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. DL 21/03/2005 n.66 – Attuazione direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e comb. diesel. Allegato II Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione (previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2) (1) I valori indicati nelle specifiche sono “valori effettivi”. Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 “Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova”; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995). (2) A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutto il combustibile diesel commercializzato deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. DL 21/03/2005 n.66 – Attuazione direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e comb. diesel. Caratteristica Unità Limiti (1) Minimo Massimo Numero di cetano 51,0 - Densità a 15°C Kg/m3 -845 Distillazione: - punto del 95%(v/v) recuperato a °C -360 Idrocarburi aromatici policiclici %(m/m) -11 Tenore di zolfo Mg/kg -50 10 (2) ALLEGATO III Piani per I’individuazione degli impianti di distribuzione (previsto dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 4, comma 2, dall’articolo 7, comma 5, dall’articolo 8, comma 5, dall’articolo 9, commi 3 e 4, dall’articolo 10, comma 3) I. Procedura di presentazione e di approvazione dei piani 1. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in riferimento agli impianti di distribuzione di cui sono titolari e agli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, appositi piani, contenenti almeno le informazioni previste dalla parte LI, in cui sono individuati gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all’articoio 3, comma 2, e gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all’articolo 4, comma 2. Ciascun piano deve essere elaborato con l’obiettivo tendenziale di individuare, un numero di tali impianti pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete stradale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete autostradale, e di assicurare l’uniforme distribuzione territoriale degli stessi impianti. 2. I piani di cui al paragrafo 1 sono trasmessi in formato elettronico con le modalità di trasmissione indicate sul sito intemet del Ministero dell’ambiente e della tutela del temtorio. 3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta gli obiettivi raggiunti dal complesso dei piani di cui al paragrafo 1 e si pronuncia in merito alla approvazione degli stessi. |
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